Società Trasparente Confidi Imprese per l'ItaliaSocietà Trasparente Confidi Imprese per l'Italia

LEGALITA’ E CORRETTEZZA
Confidi ha posto alla base della propria attività un elemento imprescindibile per la fiducia tra la cooperativa e i propri associati: il rispetto di principi fondamentali quali legalità, onestà, trasparenza e correttezza.
La società si è sempre adeguata a tutte le modifiche legislative introdotte su temi legati al finanziamento e alla tutela dei dati aziendali.
Di conseguenza, uniforma la propria condotta alla normativa nazionale e internazionale, dove sia applicabile.
Pertanto, vigila costantemente affinché allo stesso modo si comportino i dipendenti, collaboratori, partner commerciali e tutti coloro che collaborano con il Confidi.
Trasparenza e ReclamiSocietà Trasparente Confidi Imprese per l'Italia
La legge tutela i clienti con specifiche norme sulla “trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, norme che hanno l’obiettivo di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni.
Il perseguimento dell’obiettivo di realizzare la trasparenza dei prodotti finanziari di Confidi si avvale di forme di pubblicità e di documenti che riassumono la tipologia e i costi delle operazioni, i quali, nel caso dei Consorzi Fidi queste informazioni riguardano specialmente il rilascio di garanzie, la loro forma e i costi.
Infatti, le disposizioni della Banca d’Italia prevedono che gli intermediari finanziari, ivi compresi i Consorzi Fidi, debbano mettere a disposizione dei clienti la documentazione utile al perseguimento dell’obiettivo della trasparenza.

Registro Imprese:
CT 122392
Codice Fiscale e P.Iva:
00795450873
Azioni:
Valore Nominale: 25,00€;
Partecip. Minima : 10 azioni
Arbitro Bancario Finanziario
Dal 5 febbraio 2018 è attivo il Portale dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che consente ai clienti di servizi bancari, finanziari e di pagamento (ricorrenti) di trasmettere e gestire i ricorsi interamente online.
Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, il Cliente può:
- consultare la guida disponibile sul sito di Confidi www.confidiimpreseperlitalia.it
- chiedere informazioni alla Rete Distributiva di Confidi
- accedere al sito www.arbitrobancariofinanziario.it
- chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia (cfr elenco pubblicato sul sito sopra elencato).
Anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e il Confidi possono ricorrere:
- Al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
- Oppure ad un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Contrasto all'Usura
La legge sull’usura (legge 108/1996), ha introdotto un limite ai tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento oltre il quale gli stessi sono considerati usurari. Ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi, si deve fare riferimento al momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento (legge 24/2001).
La Banca d’Italia rileva trimestralmente i tassi effettivi globali medi applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Tabella TEGM trimestrale
Link e approfondimenti
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/index.html#6 http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/ http://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/racket-e-usuraL’importanza che la sostenibilità riveste come occasione di sviluppo e ambito strategico su cui investire è ormai evidente e lo sarà sempre di più in un futuro caratterizzato dalla necessità di ripensare modelli di sviluppo, consumo e produzione come l’emergenza da Covid-19 ha contribuito a evidenziare.
Non a caso sia l’Ue che il nostro Governo hanno stanziato con i Green Deal consistenti risorse economiche indirizzate proprio a modernizzare e innovare, in chiave “green”, il tessuto imprenditoriale e la società nella sua interezza, così da attuare l’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Una scelta che ha certificato l’inequivocabile giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale.
Confidi Imprese per l’Italia intende offrire il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi declinati dalle Nazioni Unite, avvertendo l’urgenza del momento storico e il dovere, morale e sociale, di un suo coinvolgimento attivo per costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e sicuro per il clima, caratterizzato da una green economy dinamica, una società prospera ed inclusiva e un ambiente sano.

Confidi Imprese per l’Italia, a dimostrazione dell’impegno profuso, per il secondo anno consecutivo ha ottenuto la certificazione “Imprendigreen” di Confcommercio
Confidi Imprese per l’Italia, col supporto del Fondo Legge 108/96, rilascia garanzia diretta fino al 100% per agevolare la concessione di credito bancario alle PMI, Micro Imprese e Professionisti in una condizione di momentanea difficoltà economica prevenendo l’esclusione finanziaria ed il ricorso a canali illegali del credito.
Clicca nella schermata a destra per aprire in una nuova finestra il regolamento del Credito.
Assemblee sociSocietà Trasparente Confidi Imprese per l'Italia
Bilancio di esercizio 2022
In fase di elaborazione
Bilancio di Esercizio 2021
Progetto di Fusione

Contributi RicevutiSocietà Trasparente Confidi Imprese per l'Italia
Costituzione di un apposito e distinto fondo rischi separato dal patrimonio del confidi da utilizzare esclusivamente per la concessione di nuove garanzie in favore delle piccole e medie imprese associate, nei limiti e con le modalità previsti dal decreto 3/1/2017, dal decreto 23/3/2017, dal decreto 20/7/2017 e dal presente decreto di concessione.
Ministero dello Sviluppo Economico – cod. fisc 80230390587 – € 112.927,11

Codice Etico - Confidi Imprese per l'ItaliaSocietà Trasparente Confidi Imprese per l'Italia
Leggi il Codice Etico di Confidi Imprese per l’ITalia

G.D.P.R.Regolamento generale sulla protezione dei dati
Il regolamento generale sulla protezione dei dati
in sigla RGPD (o GDPR in General Data Protection Regulation), ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 , è un regolamento dell’Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018.
Con questo regolamento, la Commissione europea si propone come obiettivo quello di rafforzare la protezione dei dati personali di cittadini dell’Unione europea (UE) e dei residenti nell’UE, sia all’interno che all’esterno dei confini dell’UE, restituendo ai cittadini il controllo dei propri dati personali, semplificando il contesto normativo che riguarda gli affari internazionali, unificando e rendendo omogenea la normativa privacy dentro l’UE.
Il testo affronta anche il tema dell’esportazione di dati personali al di fuori dell’UE e obbliga tutti i titolari del trattamento dei dati (anche con sede legale fuori dall’UE) che trattano dati di residenti nell’UE ad osservare e adempiere agli obblighi previsti. Dalla sua entrata in vigore, il GDPR ha sostituito i contenuti della direttiva sulla protezione dei dati (Direttiva 95/46/CE) e, in Italia, ha abrogato gli articoli del codice per la protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) con esso incompatibili.

Confidi Imprese per l’Italia si è dotato di un sistema interno di segnalazione in conformità a quanto prescritto:
- dal Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, attuativo della Direttiva UE 2005/60, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttive 2006/70 che ne reca misure di esecuzione;
- dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea.
In particolare, in conformità a quanto previsto:
- dall’art. 48 del d.lgs. 231/2007, i dipendenti ed i collaboratori (anche temporanei) segnalano violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Per ulteriori informazioni si rimanda al documento “Procedura Wistleblowing” ed al “Manuale Operativo” in uso alla struttura ed in possesso dei dipendenti.
Dal d.lgs. 24/2023, possono essere oggetto di segnalazione da parte dei dipendenti di Confidi (limitatamente al d.lgs. e di soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti con il Confidi (in via esemplificativa: consulenti, fornitori di beni e servizi, agenti, appaltatori, partner bancari, commerciali, soci, tirocinanti, associazioni di riferimento):
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, tutela dell’ambiente, sicurezza dei trasporti, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea;
- gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;
- le violazioni di normative e di leggi nazionali e locali;
- e violazioni, presunte o accertate, alle normative e alle procedure del Confidi;
- informazioni relative a condotte atte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che si ritiene, ragionevolmente, possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- altre pratiche o comportamenti illeciti o non corretti.
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