Credito Agrario finanziamenti pmi agricoltura

Negli ultimi anni il confine tra credito agrario e credito ordinario è abbastanza “confuso”, non tanto nella normativa ma nella gestione normale delle operazioni finanziarie con gli istituti di credito.

Secondo l’art. 43 del Testo unico bancario, ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali, quali l’agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal Cicr.

Queste operazioni possono essere effettuate mediante l’utilizzo della cambiale agraria, che deve indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell’iniziativa finanziata.
Le differenze, quindi, sono legate allo scopo, alla possibilità di avere garanzie tipiche come il privilegio legale o l’emissione di cambiali agrarie e alla fiscalità. Questa prevede la detraibilità degli interessi passivi e oneri pagati sui finanziamenti agrari ex articolo 15, comma 1, lettera a, Tuir.

Finalità

Finanziarie le attività agricole e le attività connesse all’agricoltura e non tanto o solo gli imprenditori agricoli;
non serve un titolo di conduzione di un fondo e possono essere finanziati gli investimenti nella manipolazione e trasformazione. Il credito agrario è rivolto quindi a finanziare l’intera catena agroalimentare.

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